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Sez. U, Sentenza n. 11319 del 24/10/1991 (Rv. 474401 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere | Pensione integrativa a carico del Fondo per il personale dell' ENPAS - Controversia relativa - Giurisdizione - Corte dei Conti - Esclusione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 1991-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474401-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Impiego pubblico - In genere

La controversia avente ad oggetto la pensione integrativa a carico del Fondo per il personale dell'ENPAS esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti - che non ha carattere generale e sussiste nei soli casi (di pensioni a carico totale o parziale dello Stato) previsti dalla legge (artt. 13 e 62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214) - ed è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anziché alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di domanda che (al pari di quella avente ad oggetto la pensione integrativa a carico del Fondo di previdenza dell'INPS o di altri enti pubblici non economici) non investe un autonomo rapporto previdenziale con istituti preposti alla previdenza obbligatoria, ma fa valere un obbligo del datore di lavoro strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego ed integrante una retribuzione differita, ancorché a scopi genericamente previdenziali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)