Sez. U, Sentenza n. 10509 del 30/04/2010 (Rv. 612908 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Dirigente sanitario - Pensione integrativa a carico del Fondo per il personale dell' ENPAS - Controversia relativa - Giurisdizione della Corte dei Conti - Esclusione - Giurisdizione del giudice del rapporto - Fondamento - Devoluzione del contenzioso al giudice ordinario - Disciplina transitoria - Data di maturazione del diritto azionato - Anteriorità/posteriorità rispetto alla data del 30 giugno 1998 - Riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
È devoluta al giudice del rapporto di lavoro, e non al giudice contabile la giurisdizione sulla domanda di un dirigente sanitario in pensione relativa all'inclusione nella pensione della quota fissa della "retribuzione di posizione", costituendo quest'ultima una prestazione strettamente inerente al rapporto di pubblico impiego, volta ad assicurare un trattamento integrativo delle prestazioni assicurate dai regimi obbligatori attraverso l'adempimento di obbligazioni gravanti sul datore di lavoro in correlazione con le prestazioni di lavoro dei dipendenti; ne consegue l'attribuzione alla giurisdizione rispettivamente, del giudice amministrativo ovvero del giudice ordinario, secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, a seconda che la situazione giuridica azionata sia antecedente o successiva al 30 giugno 1998 non assumendo rilievo che la controversia sia insorta dopo la cessazione del servizio e dovendo, invece, farsi riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Legge 06/12/1974 num. 1034 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)