Sez. 1, Sentenza n. 8770 del 26/11/1987 (Rv. 456163 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R. M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - VENDITA DI PACCHETTO AZIONARIO DA PARTE DI SOGGETTO NON IMPRENDITORE - ACCERTAMENTO DI PLUSVALENZA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - CARENZA DEL PRESUPPOSTO PER LA TASSABILITÀ DELLA PLUSVALENZA - DEDUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI REDDITO COSTITUITO DA ECCEDENZE DERIVANTI DA CESSIONE DI QUOTE AZIONARIE - INAMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R. M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - VENDITA DI PACCHETTO AZIONARIO DA PARTE DI SOGGETTO NON IMPRENDITORE - ACCERTAMENTO DI PLUSVALENZA - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - CARENZA DEL PRESUPPOSTO PER LA TASSABILITÀ DELLA PLUSVALENZA - DEDUZIONE DELLA REALIZZAZIONE DI REDDITO COSTITUITO DA ECCEDENZE DERIVANTI DA CESSIONE DI QUOTE AZIONARIE - INAMMISSIBILITÀ.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile ed imposta complementare, e con riguardo alla controversia promossa dal contribuente, non imprenditore, per contestare la legittimità di accertamento di plusvalenza conseguente ad operazione di vendita di un pacchetto azionario, deve escludersi che l'amministrazione, a seguito della riscontrata carenza del presupposto per la tassabilità della plusvalenza, fissato dall'art. 81 secondo comma del d.P.R. 28 gennaio 1958 n. 645 (cioè del carattere speculativo dell'operazione, non integrando detta cessione un trasferimento d'azienda), possa sostenere la correttezza del proprio accertamento sotto il diverso profilo della realizzazione con quella vendita di un reddito imponibile, ai sensi del primo comma del citato art. 81, (costituito da eccedenze derivanti da cessione di quote azionarie), atteso che siffatta allegazione esula dalla mera qualificazione del credito fatto valere, traducendosi nella inammissibile deduzione di un credito distinto, per diversità del titolo. (V 2871/85, mass n 440622).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 100, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)