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Sez. U, Sentenza n. 2871 del 09/05/1985 (Rv. 440622 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZA REALIZZATA DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE MEDIANTE LA VENDITA DI BENI - INTENTO SPECULATIVO - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - ACQUISTO DI BENI SENZA IL PREORDINATO PROPOSITO DEL CONSEGUIMENTO DI UN PLUSVALORE - TASSABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440622-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE - PLUSVALENZA REALIZZATA DA UN SOGGETTO NON IMPRENDITORE MEDIANTE LA VENDITA DI BENI - INTENTO SPECULATIVO - ACCERTAMENTO IN CONCRETO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE - ACQUISTO DI BENI SENZA IL PREORDINATO PROPOSITO DEL CONSEGUIMENTO DI UN PLUSVALORE - TASSABILITÀ - CONDIZIONI.*

Con riguardo alla plusvalenza realizzata da un soggetto non imprenditore mediante la vendita di beni (nella specie, titoli azionari), l'intento speculativo, quale requisito per l'assoggettamento della plusvalenza medesima ad imposta di ricchezza mobile, ai sensi e nel vigore dell'art. 81 secondo comma del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, non può essere supposto, ma va concretamente accertato, sia pure per mezzo di presunzioni, alla stregua delle specifiche modalità e circostanze della singola operazione. Pertanto, qualora debba escludersi che i suddetti beni siano stati acquistati con il preordinato proposito del conseguimento di un plusvalore, alla stregua del titolo dell'acquisto stesso (nella specie, iure successionis), l'affermazione del suddetto requisito di tassabilità postula il positivo riscontro di un'attività del contribuente, successiva all'acquisto ed anteriore alla vendita, che sia stata effettivamente indirizzata ad agevolare o potenziare l'incidenza di fattori incrementativi del valore di quei beni, e, quindi, non può essere genericamente desunta dal carattere speculativo di analoghe operazioni inerenti a beni diversi. (V 5960/83, mass n 430786).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)