Sez. L, Sentenza n. 5343 del 16/06/1987 (Rv. 453923 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COSIDDETTA TUTELA REALE - DIMENSIONI DELL'IMPRESA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - COSIDDETTA TUTELA REALE - DIMENSIONI DELL'IMPRESA.*
La tutela cosiddetta reale, accordata al lavoratore licenziato dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, trova applicazione, ai sensi del successivo art. 35, per le imprese industriali e commerciali che in ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto autonomo, o nell'ambito dello stesso comune, occupino più di quindici dipendenti, qualunque sia la loro dimensione complessiva. Consegue che, ove sia applicabile detto regime di stabilità reale, il licenziamento dev'essere intimato con l'osservanza, a pena d'inefficacia, della procedura prevista dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966, che impone all'imprenditore la comunicazione per iscritto al lavoratore, che ne abbia fatto tempestiva richiesta, dei motivi del recesso. (V 2352/87, mass n 451542; (V 7269/86, mass n 449341; (V 222/86, mass n 443861; (V 5058/78, mass n 394815).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)