Sez. L, Sentenza n. 7269 del 06/12/1986 (Rv. 449341 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - TUTELA REALE - PRESUPPOSTI - NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - TUTELA REALE - PRESUPPOSTI - NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
La tutela cosiddetta reale, accordata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 al lavoratore licenziato, trova applicazione, ai sensi dell'art. 35 della stessa legge, per le imprese industriali e commerciali che in ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, ovvero nell'ambito dello stesso comune, occupino più di quindici dipendenti, nonché per le imprese agricole che occupino più di cinque dipendenti (sia pure soltanto nello stesso ambito territoriale) quale che sia la loro dimensione complessiva. (V 5050/85 mass n 442368 prima parte; (Conf 622/86 mass n 443861 prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)