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Sez. 1, Sentenza n. 995 del 24/05/1965 (Rv. 311933 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - TERMINE SEMESTRALE - RICONOSCIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311933-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI DI TEMPO (DURATA) - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - TERMINE SEMESTRALE - RICONOSCIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - EFFETTI.*

Il termine semestrale previsto dall'art. 1957 cod.civ. e di decadenza e non di prescrizione. Il semplice riconoscimento della propria obbligazione, che il fideiussore abbia effettuato nei confronti del creditore, non opera come causa impeditiva della decadenza. Onde esso, se puo assumere Rilevanza come implicita rinunzia alla decadenza quando sia intervenuto dopo che questa si e verificata, e irrilevante se effettuata in pendenza del termine suddetto ove non assuma il carattere di una preventiva rinunzia alla decadenza medesima. (Conf. 3146/59, contra 3756/56, V. Anche 2018/57 e 1569/43).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)