Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008 (Rv. 603325 - 01)
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Decadenza del creditore ex art. 1957 cod. civ. - Rinunciabilità "per facta concludentia" - Ammissibilità - Fattispecie.
FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE
La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 cod. civ. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la correttezza nella parte in cui essa, accertato che il fideiussore, ricevuta la richiesta di pagamento da parte del creditore garantito, aveva risposto di volere attendere l'esito della lite tra il creditore medesimo ed il debitore principale prima di assumere qualsiasi determinazione, aveva ritenuto tale condotta come abdicativa della facoltà di avvalersi della decadenza ex art. 1957 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)