diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5934 del 15/06/1999 (Rv. 527516 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE | Revoca del fallimento - Responsabilità del curatore - Configurabilità - Ex artt. 96 cod. proc. civ. o 21 della legge fallimentare - Esclusione - Ex art. 2043 cod. civ. - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527516-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - IN GENERE

Ove, in caso di revoca del fallimento, si intenda far valere la responsabilità del curatore collegata all'impulso processuale dallo stesso dato alla procedura, la fattispecie non si rende riconducibile né all'ambito della disciplina di cui all'art. 21 della legge fallimentare, posto che la norma in questione contiene un insuperabile riferimento esclusivo alla figura del "creditore istante", né - quand'anche in via residuale - all'ambito di quella di cui all'art. 96 cod. proc. civ., posto che, in quest'ultimo caso si rende impeditivo il riferimento della responsabilità processuale esclusivamente alla "parte" in senso proprio del processo. Da ciò consegue che l'unica forma di responsabilità invocabile si renda quella di cui all'art. 2043 cod. civ., sotto il profilo della violazione del precetto del "neminem laedere"; responsabilità che, pur innestandosi nel processo, resta di carattere aquiliano e va quindi apprezzata alla stregua dei criteri previsti per un tal tipo di responsabilità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)