Sez. 1, Sentenza n. 1254 del 26/02/1979 (Rv. 397476 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL CREDITORE ISTANTE - DIFFERENZE RISPETTO A QUELLA NEI CONFRONTI DI SOGGETTO, DIVERSO DAL CREDITORE ISTANTE, RESPONSABILE DI ILLECITI O INADEMPIMENTI COSTITUENTI CAUSA DELLA SITUAZIONE DI DISSESTO PRODUTTIVA DEL FALLIMENTO - PROPONIBILITA DI QUESTA ULTIMA IN VIA AUTONOMA RISPETTO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL CREDITORE ISTANTE - DIFFERENZE RISPETTO A QUELLA NEI CONFRONTI DI SOGGETTO, DIVERSO DAL CREDITORE ISTANTE, RESPONSABILE DI ILLECITI O INADEMPIMENTI COSTITUENTI CAUSA DELLA SITUAZIONE DI DISSESTO PRODUTTIVA DEL FALLIMENTO - PROPONIBILITA DI QUESTA ULTIMA IN VIA AUTONOMA RISPETTO ALLA PROCEDURA CONCORSUALE.*
L'Azione risarcitoria, prevista dall'art 21 della legge fallimentare, inquadrabile nell'ambito della responsabilita processuale aggravata di cui all'art 96 cod proc civ, ed inderogabilmente devoluta alla Competenza del giudice che pronuncia la sentenza di revoca del fallimento, e solo quella esercitata nei confronti del creditore istante, che con il suo comportamento abbia dato causa alla procedura concorsuale, poi revocata per inesistenza del credito vantato, o per difetto dei presupposti soggettivi ed oggettivi della dichiarazione di fallimento. Da tale Azione, pertanto, si distingue quella risarcitoria fondata sull'attribuzione, ad un soggetto diverso da detto creditore istante, di una condotta illecita o di un inadempimento contrattuale, da cui sia derivata una situazione di dissesto produttiva del fallimento, la quale non postula l'opposizione avverso la dichiarazione di fallimento e la revoca della medesima, ma resta regolata dagli ordinari principi in materia di danno per illecito contrattuale od extracontrattuale e, quindi, puo essere esercitata in via autonoma dalla procedura concorsuale. (V 1284/77, mass n 384980).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)