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Sez. L, Ordinanza n. 15219 del 30/05/2024 (Rv. 671224-01)

DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO | Decadenza convenzionale - Art. 35 c.c.n.l. per l'industria edile - Termine di decadenza di sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro - Richiesta del tentativo di conciliazione - Idoneità ad impedire la decadenza - Sussistenza - Conseguenze. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671224-01

DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO

La decadenza convenzionalmente stabilita dall'art. 35 del c.c.n.l. per l'industria edile, il quale prevede che qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro devono essere presentati dall'operaio entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua cessazione, è validamente impedita dalla tempestiva richiesta del tentativo di conciliazione, il cui espletamento integra il contenuto e la ratio della norma contrattuale, dovendosi detta richiesta intendere come vera ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto, intervenuta la quale saranno operativi i soli ordinari principi in tema di prescrizione.

Contr. Coll. 01/07/2008 art. 35, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)