Sez. L - , Ordinanza n. 29419 del 13/11/2019 (Rv. 655708 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo di conciliazione - Effetto interruttivo della prescrizione - Configurabilità - Condizioni - "Dies a quo" - Dal momento della convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione - Valutazione relativa - Apprezzamento del giudice del merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
La convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all'esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell'interruzione della prescrizione, contenendo l'esplicitazione della pretesa e manifestando l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo. L'accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all'apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)