Sez. L, Sentenza n. 1271 del 03/02/1995 (Rv. 490264 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE | Art. 5 legge n. 903 del 1977 sul divieto del lavoro notturno per le donne - Accordo sindacale abilitato a rimuovere tale divieto - Inefficacia per mancanza di causa ex art. 5 Direttive comunitarie 9 febbraio 1976 76/207/CEE del Consiglio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - IN GENERE
L'accordo sindacale abilitato, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge 9 dicembre 1977 n. 903, a rimuovere il divieto di lavoro notturno delle donne nelle aziende manifatturiere, previsto dal primo comma, non è assimilabile alle altre espressioni dell'autonomia collettiva volte a regolare aspetti della disciplina del contratto di lavoro, ma ha una funzione tipica, precisamente e rigidamente individuata dalla legge, diretta alla produzione di un effetto di deroga o di cessazione del divieto di legge. Conseguentemente gli accordi stipulati ai fini in esame devono ritenersi privi di qualsiasi efficacia, per mancanza di causa, dal momento in cui non può più ritenersi sussistente tale divieto, in forza del principio di uguaglianza di trattamento per quel che riguarda le condizioni di lavoro posto dall'art. 5 della Direttiva comunitaria 9 febbraio 1976 76/207/C.E.E. del Consiglio.
Riferimenti normativi: Legge 09/12/1977 num. 903 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2067, Direttive del Consiglio CEE min. CEE 09/02/1976 num. 903 art. 207
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)