Sez. L, Sentenza n. 11571 del 20/11/1997 (Rv. 510194 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA | Direttive della Comunità europea con disposizioni precise e incondizionate - Efficacia cogente - Solo nei confronti dello Stato membro - Principi del diritto comunitario sull'inammissibilità di un divieto del lavoro notturno delle sole donne (art. 5 direttiva n. 76-207) - Operatività nei confronti dell'Italia - Decorrenza - Solo a seguito della denuncia della Convenzione OIL in materia - Influenza degli stessi principi sui diritti ed obblighi delle parti di un rapporto di lavoro (cosiddetta efficacia orizzontale della direttiva comunitaria) - Esclusione.
COMUNITÀ EUROPEA - DIRETTIVE - EFFICACIA
Le direttive comunitarie, le cui disposizioni abbiano un contenuto precettivo incondizionato e suscettibile di immediata applicazione, hanno efficacia cogente solo nei confronti degli Stati membri, cui esse, per loro natura, sono rivolte. Ne consegue che, in materia di lavoro notturno delle donne, non sono idonei di per sè a creare obblighi e diritti tra le parti di un rapporto di lavoro, in contrasto con le previsioni dell'art. 5 della legge 9 dicembre 1977 n. 903, l'art. 5 della direttiva n. 76-207 sulla attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di condizioni di lavoro, e, in particolare, l'inerente obbligo degli Stati membri di non stabilire come principio legislativo il divieto di lavoro notturno delle sole donne (sentenza della Corte di giustizia 5 luglio 1991, n. 245 del 1989, Stoeckel), obbligo comunque da ritenersi operativo nei confronti dell'Italia solo a seguito della denuncia, intervenuta nel 1992, della Convenzione OIL 9 luglio 1948 n. 89 (ratificata con legge 2 agosto 1952 n. 1305), stante il principio dell'art. 234 del Trattato CEE, facente salva l'osservanza degli obblighi internazionali precedentemente contratti dagli Stati membri.
Riferimenti normativi: Legge 02/08/1952 num. 1305 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 5 CORTE COST., Tratt. Internaz. 09/07/1948 num. 89, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 234, Direttive del Consiglio CEE 09/02/1976 num. 207 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)