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Sez. 1, Sentenza n. 536 del 11/02/1975 (Rv. 373841 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVAZIONE FONDATA SU ELEMENTI PRESUNTIVI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1975-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373841-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO D'INSOLVENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVAZIONE FONDATA SU ELEMENTI PRESUNTIVI - SUFFICIENZA.*

Il giudizio sull'esistenza dell'elemento soggettivo dell'Azione revocatoria fallimentare, prevista dall'art 67 del RD 16 marzo 1942, n 267, e cioe il giudizio sulla conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore, nel momento in cui fu posto in essere l'atto di cui si chiede la revoca, si risolve in un'indagine di mero fatto e in un apprezzamento di merito, il quale - se adeguatamente motivato - sfugge al Sindacato di legittimita. Ai fini della necessaria congruita ed adeguatezza, la motivazione di tale apprezzamento puo basarsi anche su elementi presuntivi. (Conf 1351/72, mass n 357905).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)