diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1351 del 04/05/1972 (Rv. 357905 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - EFFETTI DEL FALLIMENTO - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA - CONOSCENZA DA PARTE DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVAZIONE FONDATA SU ELEMENTI PRESUNTIVI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1972-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357905-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - EFFETTI DEL FALLIMENTO - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA - CONOSCENZA DA PARTE DEL CREDITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVAZIONE FONDATA SU ELEMENTI PRESUNTIVI - LEGITTIMITA.*

Il giudizio sull'esistenza dell'elemento soggettivo dell'Azione revocatoria fallimentare, concessa dall'art 67 della legge fallimentare, cioe il giudizio sulla conoscenza, da parte del creditore nel momento in cui fu posto in essere l'atto della cui revoca si discute, dello stato di insolvenza del debitore, si risolve in una indagine di mero fatto e, quindi, in un apprezzamento di merito, il quale se adeguatamente motivato, sfugge al Sindacato di legittimita. Ed ai fini della necessaria congruita ed adeguatezza, la motivazione di tale apprezzamento di merito puo basarsi anche su elementi presuntivi, che presentino carattere di gravita ed univocita e, persino, su un unico elemento presuntivo, grave e preciso. (Conf 726'69, mass n 339007; 2116'68, mass n 334274).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)