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Sez. L, Sentenza n. 5602 del 09/06/1994 (Rv. 486966 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Causa violenta | Nozione - Fattispecie relativa a discopatia non determinata dall'evento traumatico denunciato e costituente soltanto l'elemento rivelatore della sua esistenza.
Stato
decisa il 1994-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486966-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Causa violenta

La "causa violenta" - che rappresenta il fatto genetico indefettibile dell'infortunio sul lavoro - consiste in un evento lesivo che opera "ab extrinseco", ossia dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, a meno che l'evento lesivo non consegua ad uno sforzo di quest'ultimo che, diretto a vincere una forza antagonista peculiare della prestazione o dell'ambiente di lavoro, abbia determinato, con azione rapida ed intensa, una lesione dell'organismo. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., ha negato che potesse essere qualificata come dipendente da causa di servizio la discopatia diagnostica per un dipendente delle Ferrovie dello Stato, sul rilievo che l'evento traumatico denunciato non aveva avuto alcuna incidenza causale nella produzione della infermità, costituendo solo l'elemento rivelatore, seppure dovuto ad occasione violenta, della sua esistenza).

Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 425 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)