Sez. L, Sentenza n. 12671 del 15/12/1997 (Rv. 510925 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA | Nozione - Fattispecie relativa a trauma al ginocchio subito dal lavoratore per aver porto a un compagno di lavoro un pesante attrezzo.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - CAUSA VIOLENTA
In materia di infortunio sul lavoro, la causa violenta richiesta ai fini dell'indennizzabilitĂ dall'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965 deve consistere in un evento lesivo che opera "ab extrinseco", ossia dall'esterno verso l'interno dell'organismo del lavoratore, ovvero in uno sforzo compiuto da quest'ultimo per vincere una forza antagonista peculiare della prestazione o dell'ambiente di lavoro, sforzo che, con azione rapida ed intensa, abbia determinato una lesione dell'organismo. (In applicazione del suesposto principio la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale aveva ritenuto l'indennizzabilitĂ di un trauma al ginocchio subito da un lavoratore mentre porgeva un pesante attrezzo a un compagno di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)