diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (quarta sezione) del 23 marzo 1988, causa 19/87

Decisione
decisa il 1988-03-23
ECLI
ECLI:EU:C:1988:165

Epigrafe

Sentenza della Corte (quarta sezione) 23 marzo 1988 Nella causa 19/87, André Hecq, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bonlez (Belgio), con gli avv. ti Jacques Putzeys e Xavier Leurquin, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Nickts, 87, avenue Guillaume, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig. ra Marie Wolfcarius, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento di diverse decisioni della Commissione riguardanti il trasferimento del ricorrente all'interno del servizo « Gestione immobili e attrezzatura » e la descrizione delle sue nuove mansioni, LA CORTE (quarta sezione), composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente di sezione, T. Koopmans e C. Kakouris, giudici, avvocato generale: J. Mischo cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale vista la relazione d'udienza e a seguito della trattazione orale del 9 febbraio 1988, sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza dell'8 marzo 1988, ha pronunziato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 26 gennaio 1987, il sig. André Hecq, dipendente di grado B 3 della Commissione delle Comunità europee, ha proposto alla Corte un ricorso diretto, in primo luogo, all'annullamento delle decisioni relative alla sua nuova assegnazione all'interno del servizio « gestione immobili e attrezzatura », e in secondo luogo, alla sua reintegrazione in tutti i diritti statutari di cui era titolare anteriormente al 1o febbraio 1986.
punto 2
Le decisioni di cui il ricorrente chiede l'annullamento sono: la decisione di massima del direttore dell'Amministrazione generale, contenuta in una nota 3 gennaio 1986, di « far uscire » il sig. Hecq dal settore « immobili » e di attribuirgli la responsabilità in materia di « impianti termici e sanitari » dei nuovi immobili in cui la Commissione si era insediata o doveva insediarsi a partire dal dicembre 1984; la decisione del capo del servizio specializzato « gestione immobili e Attrezzatura » del 23 gennaio 1986, adottata in esecuzione della decisione 3 gennaio 1986 e che specificava le nuove mansioni del sig. Hecq; la decisione del direttore dell'amministrazione generale contenuta in una nota 5 marzo 1986, con la quale si precisavano gli immobili per i quali il sig. Hecq sarebbe stato responsabile nei settori termico e dei sanitari e si indicava il suo futuro superiore gerarchico; la decisione della Commissione 27 ottobre 1986, notificata al sig. Hecq con lettera del 30 ottobre 1986, con la quale la Commissione respingeva il suo reclamo del 2 aprile 1986.
punto 3
Le decisioni del gennaio 1986 erano state adottate in seguito alla comunicazione al direttore dell'amministratore centrale di un insieme di note scambiate all'interno del servizio interessato e in particolare tra il sig. Hecq e i suoi superiori gerarchici. Il direttore dell'amministrazione centrale giungeva, « con un certo rammarico », alla conclusione che nello scambio di note si fosse perso molto tempo e che fosse necessario porvi termine immediatamente. Per tale motivo egli chiedeva al capo del servizio di formulargli una proposta intesa a « far uscire » il sig. Hecq dal settore nel quale era occupato, onde affidargli nuove responsabilità.
punto 4
Per una più ampia esposizione degli antefatti della controversia, dei mezzi e degli argomenti dedotti dalle parti, si rinvia alla relazione di udienza. Detti elementi del fascicolo saranno riportati in prosieguo solo in quanto necessario alle deduzioni della Corte.
punto 5
Il primo mezzo si fonda sulla violazione degli artt. 5 e 7 dello statuto del personale e del principio della parità di trattamento. A sostegno di tale mezzo, il ricorrente fa valere che le sue nuove mansioni non sono corrispondenti al suo grado. Infatti, nell'esercizio dei suoi nuovi compiti, egli dovrebbe lavorare da solo, unicamente nei nuovi immobili della Commissione e in due settori simultaneamente, il termico e quello dei sanitari, mentre i suoi colleghi continuerebbero a lavorare in gruppo, unicamente nei vecchi immobili della Commissione e in un solo settore per volta, il termico o quello dei sanitari.
punto 6
Va ricordato al riguardo che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto alle istituzioni comunitarie un vasto potere discrezionale nell'organizzazione dei servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell'assegnazione a determinati posti, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti (sentenza 23 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti, Race. 1984, pag. 2447).
punto 7
Dagli artt. 5 e 7 dello statuto discende che il dipendente ha diritto a che le mansioni affidategli siano, nel loro complesso, conformi all'impiego corrispondente al suo grado gerarchico. Tuttavia, perché un provvedimento di riorganizzazione dei servizi leda tale diritto, non basta che esso implichi un cambiamento o anche una qualsiasi riduzione delle attribuzioni del dipendente, ma occorre che le sue nuove mansioni comportino, nel loro insieme, un netto declassamento rispetto a quelle corrispondenti al suo grado e impiego, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza.
punto 8
Per poter stabilire se i diritti del ricorrente siano stati pregiudicati dalle decisioni con cui gli sono state attribuite nuove mansioni, occorre dunque operare un raffronto tra queste ultime e il suo grado e impiego. Ne consegue che le censure basate sul raffronto tra le mansioni attuali e quelle precedenti del ricorrente non sono pertinenti.
punto 9
Il ricorrente era stato nominato nel 1984 assistente tecnico di grado B 3 a seguito di promozione, pur rimanendo assegnato al servizio « Gestione immobili e attrezzatura », nel quale egli prestava servizio dal 1982. Le mansioni di assistente tecnico di grado B 2/B 3 sono state descritte nel modo seguente nella decisione della Commissione contenente una descrizione delle mansioni e dei compiti relative agli impieghi tipo di cui all'art. 5, n. 4, dello statuto (decisione 28 maggio 1973, successivamente modificata e pubblicata nel Corriere del personale I A, n. 373, del 9 luglio 1982): « B 2 e B 3 : Assistente/impiegato di concetto : responsabile di una sezione di un'unità amministrativa; incaricato dell'attuazione di operazioni amministrative che comportano, se del caso, l'interpretazione di regolamenti e di istruzioni generali; incaricato di effettuare, nel quadro di direttive generali, lavori difficili e complessi. »
punto 10
Il ricorrente assume, in particolare, che in base a questa descrizione la Commissione sarebbe stata tenuta ad attribuire ai propri assistenti tecnici mansioni di responsabile di una sezione di un'unità amministrativa, la qual cosa non si sarebbe verificata nel suo caso. Non essendogli stata attribuita la responsabilità di una sezione del genere, essa gli avrebbe assegnato un impiego inferiore al suo grado.
punto 11
Su questo punto, il ricorrente parte dal presupposto che chi è « responsabile di una sezione di un'unità amministrativa » debba avere necessariamente del personale ai propri ordini o coordinare i lavori di un gruppo di tecnici. Le cose però non stanno così. L'unità amministrativa in cui il ricorrente presta servizio è incaricata di vigilare sul buon funzionamento degli edifici in cui sono insediati i servizi della Commissione. Nell'ambito di tali attribuzioni, il ricorrente è il solo responsabile di una parte di tali edifici. In tale situazione, egli può considerarsi come incaricato di una sezione dell'unità di cui fa parte, pur essendo il solo dipendente cui incombe la responsabilità del funzionamento di determinati edifici.
punto 12
Il ricorrente assume inoltre che le decisioni impugnate sono in contrasto con il principio della parità di trattamento in quanto esse hanno l'effetto di riservargli un trattamento sfavorevole rispetto a quello degli ex colleghi, dal momento che questi ultimi non sono tenuti ad operare simultaneamente in due settori, quello termico e quello dei sanitari, e non lavorano soltanto in nuovi edifici, la cui manutenzione, considerata la messa a punto di avviamento, è molto più complicata.
punto 13
Tale censura non può essere accolta. Il ricorrente non può, infatti, pretendere attribuzioni analoghe a quelle dei suoi ex collaboratori, i quali sono dipendenti di grado inferiore al suo, e precisamente due di grado B 4 e quattro di categoria D. Egli non può lamentare, in particolare, il fatto che i suoi compiti siano più complicati dei loro.
punto 14
Il primo mezzo va quindi respinto.
punto 15
Il secondo mezzo è basato sulla violazione del principio generale di sana amministrazione e del dovere di assistenza dell'amministrazione nei confronti dei suoi dipendenti, nonché sull'eccesso di potere, in quanto le decisioni impugnate sarebbero state adottate senza prendere in considerazione l'interesse del ricorrente, che non avrebbe avuto la possibilità di far conoscere preliminarmente il proprio punto di vista. Inoltre, tali atti non gli avrebbero permesso di comprendere i motivi dei provvedimenti adottati.
punto 16
Quanto alla censura fondata sull'insufficiente motivazione degli atti controversi, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte (vedasi, in particolare, la sentenza 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione, Racc. 1981, pag. 2539), per decidere se sia stato soddisfatto al requisito della motivazione stabilito dallo statuto, è opportuno prendere in considerazione non soltanto i documenti con i quali la decisione viene notificata, ma anche le circostanze in cui essa è stata adottata e portata a conoscenza dell'interessato. Sotto questo profilo, occorre in particolare accertare se il ricorrente fosse già in possesso delle informazioni sulle quali la Commissione ha fondato la propria decisione.
punto 17
Nella lettera 3 gennaio 1986 del direttore dell'Amministrazione generale, sig. Pratley, che è all'origine dei provvedimenti di cui si duole il ricorrente, si precisa che doveva cessare lo scambio di note tra il ricorrente, il capo del settore e il capo del servizio. Il ricorrente ha ricevuto copia di tale lettera. Il ricorrente stesso era l'autore di una parte considerevole delle note, dal tono sempre più aspro, scambiato a partire dall'ottobre 1984. Egli aveva altresì ricevuto copia delle note indirizzate al capo servizio, da pane degli altri dipendenti della sezione cui egli apparteneva, e con le quali questi ultimi chiedevano di essere trasferiti in un'altra sezione.
punto 18
Stando così le cose, il ricorrente non può asserire di non aver avuto conoscenza delle circostanze in cui si è progressivamente deteriorato il clima di lavoro nella sua sezione, nonché della volontà del direttore dell'amministrazione generale di porre fine a questo stato di cose procedendo all'assegnazione di nuove mansioni. La censura basata sull'insufficiente motivazione non è quindi fondata.
punto 19
Quanto alla censura basata sul fatto che il ricorrente non sarebbe stato sentito dall'autorità che ha il potere di nomina, va rilevato, innanzitutto, che dagli atti di causa risulta che prima del 3 gennaio 1986, data della prima lettera del sig. Pratley, ha avuto luogo una serie di contatti tra il ricorrente e i suoi superiori gerarchici; nondimeno, nel corso di tali colloqui non è stato discusso alcun provvedimento concreto onde fronteggiare le difficoltà esistenti. Del pari è assodato che il ricorrente non è stato ascoltato tra il 3 gennaio ed il 23 gennaio, data in cui il capo servizio ha adottato la decisione di riorganizzare il servizio nel settore tecnico e dei sanitari. Il ricorrente è stato invece sentito dal sig. Pratley tra il 23 gennaio e il 5 marzo successivo, data in cui il direttore generale gli precisava gli immobili dei quali avrebbe dovuto occuparsi da quel momento. Con la stessa lettera del 5 marzo vengono inoltre confermati la decisione di principio del 3 gennaio e i provvedimenti organizzativi del 23 gennaio. Da una lettera del ricorrente dell'11 marzo 1986 indirizzata al sig. Pratley risulta, in particolare, che la descrizione delle sue nuove mansioni era stata oggetto di una discussione tra lo stesso ed il sig. Pratley il 21 febbraio 1986.
punto 20
Da quanto precede si desume che il ricorrente ha avuto l'occasione di far sentire il proprio punto di vista prima che i provvedimenti di riorganizzazione fossero divenuti definitivi. Del resto, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, benché lo statuto contenga garanzie precise per i diritti statutari dei dipendenti, l'amministrazione delle istituzioni comunitarie non ha l'obbligo di chiedere il parere dei singoli dipendenti circa i provvedimenti di riorganizzazione che possono incidere sulla loro situazione individuale.
punto 21
Il secondo mezzo va, di conseguenza, respinto.
punto 22
Con il terzo mezzo, il ricorrente assume che la Commissione ha violato l'art. 87 e l'allegato IX dello statuto rendendosi responsabile di uno sviamento di potere, in quanto gli atti impugnati sarebbero stati diretti ad infliggere al ricorrente una sanzione disciplinare dissimulata, riducendo le sue mansioni e la sua retribuzione reale, percepita nell'ambito del sistema delle permanenze.
punto 23
Nell'ambito di tale mezzo, il ricorrente ha fatto valere di essere stato rappresentante sindacale eletto dal personale, ma non ha addotto alcun elemento atto a far ritenere che esistesse un qualsiasi nesso tra questa circostanza e i provvedimenti censurati.
punto 24
Dalle considerazioni che precedono risulta che gli atti impugnati non costituivano una riduzione delle mansioni del ricorrente. La Commissione ha giustamente sottolineato, al riguardo, che l'attribuzione di nuovi compiti al ricorrente costituisce solo un provvedimento di nuova assegnazione adottato nell'interesse del servizio.
punto 25
Quanto alla censura basata sulla riduzione della retribuzione, essa è fondata sulla perdita dell'indennità di permanenza che il ricorrente avrebbe subito nel lasciare le sue precedenti mansioni. A tal proposito, basti rilevare che detta indennità è diretta a compensare l'obbligo del dipendente di restare a disposizione dell'istituzione e non fa parte, quindi, dello stipendio relativo al grado e allo scatto del dipendente. Quest'ultimo, del resto, non ha un diritto ad occupare un posto in cui il titolare è regolarmente soggetto all'obbligo di permanenza al di fuori dell'orario normale di lavoro.
punto 26
Poiché il ricorrente non ha addotto alcun altro argomento atto a dimostrare uno sviamento di potere, ne deriva che il terzo mezzo non può essere accolto.
punto 27
Il ricorso va, pertanto, integralmente respinto.

Sentenza › Sulle spese

punto 28
Ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, nei ricorsi presentati da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni rimangono a carico di queste ultime, salvo il disposto dell'art. 69, § 3, comma 2, relativo alle spese che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.
punto 29
La Commissione ha chiesto l'applicazione di quest'ultima disposizione. Essa ritiene che il presente ricorso sia defatigatorio poiché il ricorrente stesso avrebbe provocato il provvedimento di riorganizzazione da lui censurato.
punto 30
Tale domanda non può essere accolta. La Corte ritiene, in particolare, che i documenti e le informazioni a sua disposizione non le consentano di stabilire quali siano state le persone responsabili del deterioramento del clima di lavoro che era alla base dei provvedimenti di riorganizzazione del servizio di cui si tratta.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (quarta sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Rodríguez Iglesias Koopmans Kakouris Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 marzo 1988. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della quarta sezione G. C. Rodríguez Iglesias

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze