Sez. 3, Sentenza n. 11940 del 10/11/2016 Cc. (dep. 13/03/2017) Rv. 270351 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Dichiarazione o elezione di domicilio inidonea - Notifica della sentenza contumaciale presso il difensore di fiducia ex art. 161 comma quarto, cod. proc. pen. - Richiesta di restituzione in termini - Possibilità - Esclusione.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
La comunicazione, resa ai sensi dell'art. 161, comma primo, cod. proc. pen., di un domicilio dal quale il dichiarante si sia già allontanato in epoca antecedente va interpretata come rinunzia a partecipare al processo, essendo finalizzata ad impedire il rintraccio dell'imputato, che si pone volontariamente nella condizione di avere conoscenza degli atti processuali mediante la consegna al difensore di fiducia ex art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., onde deve ritenersi che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)