Sez. 1, Sentenza n. 19127 del 16/05/2006 Cc. (dep. 30/05/2006) Rv. 233920 - 01
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE | Nomina difensore di fiducia - Conseguenze.
TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - SENTENZA CONTUMACIALE
La legge 22 aprile 2005 n. 60, oltre ad avere modificato la disciplina della restituzione in termini prevista dall'art. 175 cod. proc. pen., ha anche introdotto, con la previsione di cui all'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., la piena equiparazione tra la notifica eseguita presso l'imputato e quella eseguita presso il difensore di fiducia. Ne consegue che, una volta acquisita agli atti la prova della conoscenza dell'esistenza del procedimento, se l'imputato effettua la scelta di nominare un difensore di fiducia, presso il quale elegge domicilio, si assume anche l'obbligo di tenere i contatti col difensore che lo rappresenta e l'eventuale interruzione di tali contatti deve essere interpretata come volontaria rinuncia a partecipare al processo ed a proporre impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 com. 2 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)