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Sez. 5, Sentenza n. 22800 del 11/05/2010 Cc. (dep. 15/06/2010) Rv. 247516 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Anticipo delle operazioni peritali - Omessa comunicazione ad uno dei difensori dell'imputato - Nullità della perizia - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247516-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

È nulla la perizia disposta dal G.i.p. - a seguito di richiesta di sostituzione della misura di custodia in carcere con altra meno afflittiva - qualora l'anticipo delle operazioni peritali non sia comunicato ad uno dei difensori dell'imputato; infatti, l'assenza di formalità in ordine alla continuazione delle operazioni peritali, prevista al comma secondo dell'art. 229 cod. proc. pen., riguarda la parte già informata di tempo e luogo di inizio delle predette operazioni, momento in cui si instaura il rapporto con il perito, di seguito informale. Ne consegue che l'art. 229, comma secondo, cod. proc. pen., non si applica all'ipotesi di mutamento delle indicazioni del perito in ordine all'inizio delle operazioni peritali, mutamento che deve essere direttamente comunicato dal perito a ciascuna parte facoltizzata a presenziare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)