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Sez. 2, Sentenza n. 11425 del 09/03/2001 Ud. (dep. 11/03/2003) Rv. 224902 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - PERIZIA NEL DIBATTIMENTO | Comunicazione del perito dell'inizio delle operazioni peritali - Omissione - Nullità generale - Deducibilità.
Stato
decisa il 2001-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224902-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - PERIZIA NEL DIBATTIMENTO

L'omessa comunicazione da parte del perito nominato nel corso del Dibattimento del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, incide sul diritto di difesa, in quanto pregiudica l'eventuale esercizio della facoltà di nomina di un consulente tecnico di parte, e determina perciò una nullità di ordine generale, che deve essere dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado (Nel caso di specie, la parte aveva immediatamente dedotto la nullità e pertanto la sentenza è stata annullata con rinvio in quanto fondata sui risultati della perizia dibattimentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 229, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)