Sez. L, Sentenza n. 4252 del 02/03/2004 (Rv. 570745 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Poteri del consulente tecnico - Potere di richiedere chiarimenti alle parti e informazioni a terzi - Utilizzabilità ai fini della decisione dei fatti accessori acquisiti dal c.t.u. ex art. 194 cod. proc. civ. - Limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE
In tema di accertamento dell'esistenza del grado invalidante e delle (con) cause di una malattia professionale, il consulente tecnico d'ufficio può acquisire, mediante l'anamnesi lavorativa, ai sensi dell'art. 194 cod.proc.civ. (che consente richiesta di chiarimenti alle parti o informazioni da terzi, circostanze di fatto relative alle cause professionali e non della malattia denunciata, le quali, se non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori legittimamente acquisiti al processo, che possono essere posti, unitamente ai fatti principali, a base della decisione del giudice
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)