Sez. L, Sentenza n. 6195 del 17/04/2003 (Rv. 562274 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE | Poteri del consulente tecnico - Potere di richiedere chiarimenti alle parti e informazioni ai terzi - Utilizzabilità ai fini della decisione dei fatti accessori acquisiti dal c.t.u. art. 194 cod. proc. civ. - Limiti.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - IN GENERE
Allo scopo di accertare l'esistenza, il grado invalidante, la causa e le eventuali concause di una malattia professionale, il c.t.u. può acquisire, ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ. - che consente di richiedere chiarimenti alle parti ed informazioni ai terzi - circostanze di fatto relative alle cause, professionali e non, della malattia denunciata, le quali, ove non contestate nella prima difesa utile, costituiscono fatti accessori, validamente acquisiti al processo, che possono essere posti a base della decisione del giudice unitamente ai fatti principali.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)