Sez. 2, Sentenza n. 6073 del 10/02/1976 Ud. (dep. 15/05/1976) Rv. 133571 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - AMNISTIA - DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO CHE, APPLICANDO UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO, RESPINGA L'ISTANZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - INSINDACABILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA SOTTO IL PROFILO DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - APPREZZAMENTO DI FATTO - AMNISTIA - DECISIONE DEL GIUDICE DI MERITO CHE, APPLICANDO UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO, RESPINGA L'ISTANZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PIENA - INSINDACABILITA IN SEDE DI LEGITTIMITA SOTTO IL PROFILO DI DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
La statuizione del giudice di merito che, applicando una causa estintiva del reato, respinga l'istanza di assoluzione con formula piena non e sindacabile in Sede di legittimita sotto il profilo del difetto di motivazione, perche ne deriverebbe, come necessaria conseguenza, nel caso che la motivazione fosse ritenuta effettivamente carente, un annullamento con rinvio, incompatibile col sistema adottato dal legislatore nell'art 152, secondo comma cod proc pen, per il quale non puo ritardarsi l'applicazione delle cause estintiva del reato, a meno che non risulti la prova evidente dell'insussistenza del fatto o della sua incriminabilita e della innocenza dell'imputato; od anche (dopo la sentenza della Corte costituzionale n 5 del 1975) che manchi del tutto la prova che l'imputato abbia commesso il fatto. Evidenza che al detto fine deve ricavarsi agevolmente e senza nuove indagini in base agli elementi di fatto gia acquisiti al processo.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)