Sez. 1, Sentenza n. 363 del 01/12/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151597 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - PER ESTINZIONE DEL REATO - RICORSO PER CASSAZIONE - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - PER ESTINZIONE DEL REATO - RICORSO PER CASSAZIONE - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Qualora il giudice di merito, applicando una causa estintiva del reato, respinga la richiesta di assoluzione con formula ampia, l'eventuale vizio di motivazione non è denunciabile in Cassazione, in quanto l'inevitabile rinvio ad altro giudice di merito, conseguente all'accoglimento del ricorso, non è compatibile con l'Obbligo della immediata declaratoria della causa estintiva. Potrebbe essere unicamente pronunciata la piena assoluzione nel merito, che, però, può essere adottata in Cassazione soltanto se la prova della innocenza dell'imputato emerga dal testo stesso della sentenza impugnata. (Conf mass n 149627; (Conf mass n 149506; (Conf mass n 145486; (Conf mass n 142674; (Conf mass n 140429; (V mass n 137023; (V mass n 136089; (V mass n 133571; (V mass n 088417).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)