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Sez. U - , Sentenza n. 18987 del 31/07/2017 (Rv. 645132 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Fatto disciplinarmente rilevante costituito dalla commissione di un reato - Entrata in vigore dell’art. 131-bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015 - Conseguenze - Art. 3-bis del d.lgs. n. 109 del 2006 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2017-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645132-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In materia di procedimento disciplinare a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 131-bis c.p. (introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015), norma che - per i reati assoggettati a pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni – esclude la punibilità, allorché il giudice accerti che l’offesa è di particolare tenuità ed il comportamento non risulti abituale, deve ritenersi consentita l’applicazione dell’esimente della scarsa rilevanza del fatto, prevista dall’art. 3-bis. del d.lgs. n. 109 del 2006, anche ove il fatto disciplinarmente rilevante contestato ad un magistrato sia costituito dalla commissione di un reato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4 com. 1 lett. D, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 16/03/2015 num. 28 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)