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Sez. U, Sentenza n. 25091 del 13/12/2010 (Rv. 615495 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Esimente del fatto di scarsa rilevanza - Accertamento della sussistenza stessa - Valutazione "ex post" dell'assenza di offensività del comportamento tenuto - Necessità - Condotta disciplinare irrilevante - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615495-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, la norma di cui all'art. 3 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, aggiunta dall'art. 1 della legge 24 ottobre 2006, n. 269, (secondo cui "l'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza"), introduce nella materia disciplinare il principio di offensività, proprio del diritto penale, secondo il quale la sussistenza dell'illecito va, comunque, riscontrata alla luce della lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, con accertamento in concreto, effettuato "ex post"; tale bene giuridico va considerato unico per tutte le ipotesi di illecito disciplinare ed è identificabile - secondo quanto emerge esplicitamente dall'art. 3, lett. h), e dall'art. 4, lett. d), del d.lgs. n. 109 cit. - con la compromissione dell'immagine del magistrato. Pertanto, ai sensi dell'art. 3-bis citato, la condotta disciplinare irrilevante va identificata, una volta accertata la realizzazione della fattispecie tipica, in quella che non compromette l'immagine del magistrato. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Sezione disciplinare del CSM che aveva prosciolto, per scarsa rilevanza del fatto ex art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, un magistrato incolpato di non avere celebrato un certo numero di udienze, pur fissate in calendario, sulla scorta sia di considerazioni riguardanti l'elemento soggettivo sia dell'accertata laboriosità dell'incolpato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 4, Legge 24/10/2006 num. 269 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)