Sez. L, Sentenza n. 9711 del 20/08/1992 (Rv. 478597 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Modificazione | Originaria domanda fondata sull'illegittimità di licenziamento per mancanza di giusta causa o giustificato motivo - Proposizioni sul corso del giudizio di domanda di nullità del licenziamento per violazione dell'art. 7 st. lavoratori - Inammissibilità - Esame d'ufficio di tale nullità - Divieto.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Modificazione
Nel caso in cui il lavoratore abbia dedotto con il ricorso introduttivo in primo grado l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa o giustificato motivo, costituisce domanda nuova quella proposta nel corso del giudizio per ottenere l'accertamento della nullità del licenziamento medesimo, avente natura disciplinare, per l'inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 dello statuto, in quanto tale domanda importa deduzione di altra "causa petendi" con l'inserimento di un fatto nuovo e di un diverso tema di indagine e di decisione. Nè l'esame di una tale domanda può ritenersi imposto dal principio dell'art. 1421 cod. civ. sulla rilevabilità d'ufficio della nullità in ogni stato e grado del giudizio, atteso che tale principio va coordinato con le regole del processo e, segnatamente, con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (99 e 112 cod. proc. civ.), i quali escludono che il giudice possa dichiarare di sua iniziativa una nullità il cui accertamento presupponga l'esercizio di una azione diversa da quella in effetti proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)