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Sez. L, Sentenza n. 2363 del 17/02/2003 (Rv. 560544 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE | Deduzione col ricorso introduttivo dell'illegittimità del licenziamento per mancanza di giusta causa - Successiva domanda di accertamento della nullità dello stesso, per difetto di forma e per inosservanza della procedura disciplinare - Domanda nuova - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio della nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560544-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - IN GENERE

Qualora il lavoratore abbia dedotto, con il ricorso introduttivo di primo grado, l'illegittimità del licenziamento per difetto di giusta causa, costituisce domanda nuova quella proposta nel corso del giudizio per ottenere l'accertamento della nullità del medesimo licenziamento per l'inosservanza, a vario titolo, della procedura prevista dall'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, in quanto tale ulteriore prospettazione comporta la deduzione di un'altra, diversa 'causa petendì, con l'inserimento di un fatto nuovo a fondamento della pretesa e di un diverso tema di indagine e di decisione, né tale nullità può essere rilevata dal giudice, ex art. 1421 cod. civ., poiché il principio della rilevabilità d'ufficio, in ogni stato e grado, della nullità deve essere coordinato con i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)