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Sez. 3, Sentenza n. 489 del 22/01/1979 (Rv. 396606 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - CORRISPETTIVO (CANONE) - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO PER INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - ILLEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396606-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - RIPARAZIONI - A CARICO DEL LOCATORE - IN GENERE - CORRISPETTIVO (CANONE) - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO PER INADEMPIMENTO DEL LOCATORE - ILLEGITTIMITA.*

Nei rapporti di locazione soggetti al regime di proroga legale, la mancata esecuzione, da parte del locatore, delle riparazioni necessarie per mantenere l'immobile in stato da servire all'uso convenuto, non legittima la sospensione, da parte del conduttore, del pagamento del canone, poiche, per l'art 41 della legge n 253 del 1950, e temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme del codice civile relative all'Onere delle riparazioni e il locatore non ha l'Obbligo di provvedere alle stesse, dovendosi procedere ai necessari accertamenti preventivi ed alle altre incombenze espressamente stabilite dalla norma speciale, in base alla cui osservanza soltanto il conduttore puo anticipare le spese necessarie, salvo parziale ritenuta alle varie scadenze del canone. (Conf 1447/73, mass n 364165).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)