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Sez. 3, Sentenza n. 3766 del 03/07/1979 (Rv. 400211 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DELLA COSA LOCATA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE DEL CONDUTTORE AL LOCATORE - AMMISSIBILITA - ALTERNATIVA.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400211-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IN GENERE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - OBBLIGO DI MANUTENZIONE E DI RIPARAZIONE DELLA COSA LOCATA - PERSISTENZA - ESCLUSIONE - SOSTITUZIONE DEL CONDUTTORE AL LOCATORE - AMMISSIBILITA - ALTERNATIVA.*

Nei contratti di locazione di immobili urbani soggetti a regime vincolistico sono sospese le obbligazioni del locatore concernenti la manutenzione e le riparazioni della cosa locata, con l'effetto che il conduttore non puo vantare alcun diritto, essendogli solo consentito di sostituirsi al locatore (salvo rivalsa) nella esecuzione delle opere necessarie per conservare all'immobile la sua destinazione, ai sensi dell'art 41 della legge 23 maggio 1950 n 253. In difetto del rimedio di cui al citato articolo, il conduttore puo chiedere la risoluzione del contratto, senza poter vantare alcun diritto al risarcimento dei danni, non essendo configurabile la violazione di alcun Obbligo giuridico da parte del locatore. (V 489/79, mass n 396606; (V 192/77, mass n 383710; (V 1447/73, mass n 364165; (Conf 4064/68, mass n 337699).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575 com. 2, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)