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Sez. 6, Sentenza n. 419 del 07/03/1967 Ud. (dep. 13/05/1967) Rv. 104172 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE - ESERCIZIO DI PROFESSIONI O MESTIERI RUMOROSI - NOZIONE DEL REATO - PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA CHE AUTORIZZANO IL LAVORO ANCHE IN ORE NOTTURNE - ESCLUSIONE DEL REATO.*
Stato
decisa il 1967-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104172-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI E DEL RIPOSO DELLE PERSONE - ESERCIZIO DI PROFESSIONI O MESTIERI RUMOROSI - NOZIONE DEL REATO - PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA CHE AUTORIZZANO IL LAVORO ANCHE IN ORE NOTTURNE - ESCLUSIONE DEL REATO.*

L'art 659 secondo comma cod pen concerne le attivita lavorative il cui Esercizio implichi per se stesso la produzione di rumore. L'Esercizio di tali attivita, in applicazione del principio della liberta del lavoro, deve ritenersi legittimo, a meno che non vi siano Disposizioni comunali che ne vietano l'uso durante le ore notturne o che lo disciplinano in modo tale da evitare molestie a terzi. In tal caso l'attivita rumorosa e punita in quanto esercitata contro le Disposizioni di legge o le prescrizioni dell'autorita. A tale scopo l'articolo 66 della legge di ps (RD 18 giugno 1931, n 773) stabilisce che l'Esercizio di professioni o mestieri rumorosi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze del sindaco. Ove pero l'autorita comunale, per motivi particolari di urgenza, ritenga necessario autorizzare l'Esercizio di un'attivita rumorosa anche in determinate ore della sera inoltrata, valutando la molestia arrecata ai cittadini inferiore ai benefici ed all'urgente necessita di sopperire ai bisogni della collettivita, viene a cessare la violazione della legge e quell'attivita, nei limiti dell'autorizzazione concessa, ancorche rumorosa, riacquista la sua normale liceita.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)