diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5173 del 16/02/1982 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153820 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE - ESERCIZIO DI MESTIERE RUMOROSO - PROVVEDIMENTI CHE DISCIPLININO DETTO ESERCIZIO - MANCANZA - INSUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153820-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI LE MANIFESTAZIONI SEDIZIOSE E PERICOLOSE - DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE - ESERCIZIO DI MESTIERE RUMOROSO - PROVVEDIMENTI CHE DISCIPLININO DETTO ESERCIZIO - MANCANZA - INSUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*

In tema di violazione dell'art. 659, secondo comma cod. pen., la legge, l'ordinanza od altro provvedimento amministrativo, integratrici della norma penale, debbono essere diretti a disciplinare e determinare le modalità dell'Esercizio dell'attività di lavoro rumoroso. In Mancanza di siffatte norme, l'Esercizio del mestiere cosiddetto rumoroso deve ritenersi legittimo in applicazione del fondamentale principio della libertà del lavoro, fatta salva, comunque, la tutela - in Sede civile - in favore dei vicini che possono essere disturbati da immissioni o vibrazioni di carattere diverso da quello sonoro. (nella specie la Corte ha accertato la inesistenza nel comune, ove si è commesso il fatto, di un regolamento relativo alle limitazioni di orario per l'Esercizio di mestieri rumorosi ed ha ritenuto irrilevante, ai fini penali, il richiamo, operato nella sentenza pretorile, alle ordinanze sindacali in quanto si sarebbe trattato di provvedimenti emanati per fini diversi da quelli diretti a disciplinare l'Esercizio di mestieri rumorosi: si trattava, infatti, di provvedimenti che ordinavano la rimozione di macchinari e disponevano la sospensione dell'attività di falegnameria, cui il TAR di Venezia aveva accordato la sospensiva). (V. Mass. N. 152656 anno 1982; mass. N. 142083 anno 1979; mass. N. 139529 anno 1978; mass. N. 130887 anno 1975; mass. N. 109876 anno 1968; mass. N. 107223 anno 1968; mass. N. 107222 anno 1968; mass. N. 104172 anno 1967).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)