diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6832 del 15/12/1988 (Rv. 461091 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITORE ESERCENTE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DETERMINAZIONE FORFETTARIA - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461091-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITORE ESERCENTE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE - RISARCIMENTO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - DETERMINAZIONE FORFETTARIA - CRITERI.*

Il "danno maggiore" (rispetto agli interessi legali) risarcibile nelle obbligazioni pecuniarie ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., può essere forfettariamente commisurato, per il creditore esercente attività imprenditoriale, allo scarto fra interesse legale e tasso di mercato dell'interesse praticato dalle banche alla migliore clientela per il credito a breve (prime rate) sulla piazza del creditore e nel periodo della mora. (V 6483/87, mass n 454756; (V 2368/86, mass n 445493).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)