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Sez. 2, Sentenza n. 6483 del 27/07/1987 (Rv. 454756 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DEL DANNO RELATIVO - QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1987-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454756-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA DEL DANNO RELATIVO - QUALITÀ DI IMPRENDITORE DEL CREDITORE - SUFFICIENZA.*

In relazione ai debiti di valuta, l'ulteriore risarcimento a norma del'art. 1224 cod. civ. con riguardo alla svalutazione monetaria può trovare giustificazione anche nella sola qualità di imprenditore allegata dal creditore, pur in Mancanza di particolari indicazioni delle perdite subite, in quanto il fatto notorio della svalutazione monetaria rimane integrato sul piano probatorio, quanto all'incidenza negativa del ritardo nel pagamento, dalle presunzioni che si correlano alla suddetta qualità imprenditoriale e che attengono al normale reimpiego dei ricavi nella attività produttiva, cui la somma non percepita è rimasta sottratta. (Conf 600/86, mass n 444177; (Conf 4145/85, mass n 441670).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)