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Sez. 3, Sentenza n. 458 del 20/01/1994 (Rv. 485037 - 01)

Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Processo disciplinare | Recidiva dell'incolpato - Nozione.
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485037-01

Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Processo disciplinare

In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, l'art. 151, secondo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il quale, nel prevedere l'estinzione a mezzo di oblazione delle contravvenzioni, punibili con la sola ammenda, fissa come condizione che l'incolpato non sia recidivo, fa riferimento ad ogni tipo di recidiva e, pertanto, non soltanto a quella derivante da pregressa violazione della stessa disposizione della legge o del regolamento notarile, ma anche a quella generica, derivante dalla violazione di altra norma contenuta in tali fonti.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)