Sez. 2, Ordinanza n. 3498 del 07/02/2024 (Rv. 670426-02)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI | Art. 12, comma 3, del regolamento disciplinare degli psicologi del Piemonte – Recidiva – Nozione – Solo quella specifica – Esclusione – Fondamento.
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Nell'interpretazione dell'art. 12, comma 3, del regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, il riferimento alla recidiva deve intendersi correlato non soltanto alla pregressa violazione della stessa disposizione della legge o del regolamento, ma anche alla recidiva generica, ossia derivante dalla violazione di altra norma contenuta nell'ordinamento professionale o nel regolamento disciplinare suddetto.
Legge 18/02/1989 num. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)