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Sez. 2, Ordinanza n. 3498 del 07/02/2024 (Rv. 670426-02)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI | Art. 12, comma 3, del regolamento disciplinare degli psicologi del Piemonte – Recidiva – Nozione – Solo quella specifica – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2024-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670426-02

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI

Nell'interpretazione dell'art. 12, comma 3, del regolamento disciplinare dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, il riferimento alla recidiva deve intendersi correlato non soltanto alla pregressa violazione della stessa disposizione della legge o del regolamento, ma anche alla recidiva generica, ossia derivante dalla violazione di altra norma contenuta nell'ordinamento professionale o nel regolamento disciplinare suddetto.

Legge 18/02/1989 num. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)