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Sez. 3, Sentenza n. 31029 del 20/05/2016 Cc. (dep. 20/07/2016) Rv. 267338 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Sentenza di condanna per reati previsti dalla normativa antisismica - Ordine di demolizione - Emissione - Competenza del giudice penale - Sussistenza - Deroghe - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267338-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

In caso di opere edilizie realizzate in difformità dalle norme sulle costruzioni in zone sismiche, la competenza ad emettere l'ordine di demolizione delle opere abusive ovvero a impartire le prescrizioni necessarie a renderle conformi alla normativa spetta, ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al giudice penale che pronuncia la sentenza o il decreto penale di condanna, essendo competente la Regione, a mente del successivo art. 100, nella sola ipotesi che il reato sia estinto per qualsiasi causa.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 23, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 24, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 25, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)