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Sez. 3, Sentenza n. 37322 del 03/07/2007 Ud. (dep. 10/10/2007) Rv. 237843 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Violazioni in materia antisismica - Ordine di demolizione dell'immobile in caso di condanna - Violazioni sostanziali - Obbligatorietà - Violazioni formali - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237843-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa (art. 23 L. 2 febbraio 1974 n. 64, oggi sostituito dall'art. 98, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni formali.

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 CORTE COST., Legge 02/02/1974 num. 64 art. 23 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 98 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)