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Sez. L, Sentenza n. 8695 del 08/09/1997 (Rv. 507660 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE | Personale ferroviario - Inabilità per infortunio sul lavoro o da malattia professionale per causa di servizio - Assenze - Relativo trattamento economico - Natura - Prestazione assicurativa - Configurabilità - Prescrizione triennale ex art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507660-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - PRESTAZIONI ECONOMICHE IN CASO DI INABILITÀ - IN GENERE

Il trattamento economico per assenze cagionate da inabilità per infortunio sul lavoro o da malattia professionale o da malattia per causa di servizio, spettante al personale ferroviario nei confronti del datore di lavoro (e con l'entrata in vigore della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei confronti dell'INAIL) a norma dell'art. 91 della legge 26 marzo 1958, n. 25, costituisce prestazione di carattere assicurativo soggetta (anche prima dell'entrata in vigore della cit. legge 698 del 1996)alla prescrizione triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, norma di carattere (non eccezionale ma) speciale, ispirata al criterio tipico della materia assicurativa secondo il quale verificatosi l'evento lesivo l'assicurato deve far valere la sua pretesa in giudizio entro un breve termine.

Riferimenti normativi: Legge 26/03/1958 num. 25 art. 91, DPR 28/11/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)