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Sez. L, Sentenza n. 2030 del 09/03/1999 (Rv. 523961 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE | Trasferimento all'INAIL, "ex" legge n. 608 del 1996, della titolarità dei rapporti aventi ad oggetto malattie professionali ed infortuni sul lavoro del personale ferroviario - Effetti - Rapporti processuali costituiti prima dell'entrata in vigore della nuova normativa - Sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della Ferrovie della Stato S.p.A. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523961-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE

Il trasferimento all'INAIL della titolarità dei rapporti aventi ad oggetto malattie professionali ed infortuni sul lavoro del personale ferroviario (anche se sorti anteriormente all'1 gennaio 1996 ove non ancora definiti), disposto dalla legge n. 608 del 1996, non incide sulla preesistente legittimazione processuale delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che permane nei giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della legge indicata. Infatti il trasferimento "ex lege" del rapporto controverso (ipotesi estranea ai primi due commi dell'art. 111 cod.proc.civ.) va inquadrato nell'ambito della sfera di applicazione del principio della "perpetuatio legitimationis" il quale, pur determinando la prosecuzione del processo fra le parti originarie, non esclude tuttavia altri effetti processuali ed, in particolare, la diretta tutela del diritto riconosciuta al nuovo titolare. (In base al suddetto principio la S.C. ha respinto l'eccezione, sollevata dalla controricorrente Ferrovie dello Stato S.p.A., in merito al sopravvenuto difetto della propria legittimazione passiva - in conseguenza dell'entrata in vigore della legge n. 608 cit. - in una controversia relativa all'accertamento del diritto alla rendita da malattia professionale instaurata da un dipendente ferroviario nel 1992).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 105, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)