Sez. L, Sentenza n. 5843 del 16/06/1994 (Rv. 487095 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare | Non imputabilità dell'inadempimento alla volontà di sottrarsi alla prestazione - Onere probatorio del lavoratore - Ritenuta giustificazione della condotta o mero convincimento del consenso del datore di lavoro - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare
Nell'ipotesi di licenziamento disciplinare, spetta al lavoratore dimostrare che l'inadempimento oggettivamente rilevato non è imputabile ad una sua volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione o al comportamento dovuti; a tal fine non rilevano le rappresentazioni soggettive che l'obbligato, sia pure in buona fede, si faccia della giustificazione della propria condotta, né assume valore esimente il mero convincimento, privo di riscontri oggettivi, del consenso dell'altro contraente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)