Sez. L, Sentenza n. 11998 del 27/11/1997 (Rv. 510499 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Non imputabilità dell'inadempimento alla volontà di sottrarsi alla prestazione - Onere probatorio del lavoratore - Rappresentazioni soggettive della giustificazione della propria condotta - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nell'ipotesi di licenziamento disciplinare incombe al lavoratore di dimostrare che l'inadempimento accertato non è imputabile ad una sua volontà di sottrarsi ingiustamente alla prestazione o al comportamento dovuto e a tal fine non rilevano le rappresentazioni soggettive che l'obbligato, sia pure in buona fede, si faccia della giustificazione della propria condotta.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)