Sez. 3, Sentenza n. 3235 del 25/11/1965 Ud. (dep. 31/01/1966) Rv. 100386 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - FINALITA DELL'ISTITUTO.*
PROVA PENALE - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - FINALITA DELL'ISTITUTO.*
L'istituto del consulente tecnico risponde all'esigenza di garantire il contraddittorio in rapporto all'indagine peritale. Il giudice puo accettare o non il parere del perito; a questa liberta di decisione, che e la caratteristica piu spiccata della sua funzione, corrisponde il dovere di valutazione e di motivazione, come per ogni altro elemento di prova. Al dovere del giudice e correlativo il potere delle parti di esporre a mezzo del difensore critiche che investono sia il metodo, sia gli argomenti e le conclusioni del perito; tali critiche devono essere prese in esame dal giudice - in Sede di impugnazione, nei limiti segnati dai motivi esposti specificatamente - indipendentemente dalla acquisizione agli Atti di una consulenza tecnica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 325, Cod. Proc. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)