Sez. 1, Ordinanza n. 2047 del 07/07/1967 Cc. (dep. 14/10/1967) Rv. 105669 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - SENTENZA - MOTIVAZIONE - OBBLIGHI E LIMITI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - SENTENZA - MOTIVAZIONE - OBBLIGHI E LIMITI.*
Se e vero che quando non vi e dissenso dalle conclusioni peritali non si richiede dal giudice una motivazione particolareggiata che si risolverebbe in una superflua ripetizione degli argomenti esposti nella perizia, e del pari vero che cio puo essere valido sempre che gli argomenti e le ragioni addotti dal perito risultino ampiamente illustrati nella relazione: di tal che in caso contrario e doveroso compito del giudice di procedere ad una specifica valutazione critica del responso peritale disponendo-qualora necessario ai fini di giustizia-anche una nuova perizia. (Conf 100386, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)