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Sez. 3, Sentenza n. 5006 del 26/02/2008 (Rv. 601908 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI) | Art. 512 cod. proc. civ. nella precedente formulazione - Contestazione, anche a verbale, della sussistenza di uno o più crediti - Sufficienza - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601908-01

ESECUZIONE FORZATA - DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA - CONTROVERSIE (OPPOSIZIONE ALLE DISTRIBUZIONI)

In sede di distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione forzata, la contestazione della sussistenza di uno o più crediti vantati dal creditore procedente, o dai creditori intervenuti, può essere proposta anche solo verbalmente davanti al giudice dell'esecuzione. (Nella specie la S.C., rilevato che la predetta contestazione era stata formulata sia pure non nell'atto introduttivo del giudizio contenente l'opposizione al progetto di riparto ma nel verbale dell'udienza fissata dal giudice dell'esecuzione per l'approvazione del piano, in applicazione del riportato principio, ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che aveva ritenuto nuova ed inammissibile la contestazione della legittimità del credito per interessi anatocistici vantato dalla creditrice procedente perchè formulata per la prima volta in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)