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Sez. U, Sentenza n. 10187 del 15/10/1998 (Rv. 519725 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | All'esecuzione e agli atti esecutivi - Proposizione nel corso del procedimento esecutivo - Forme - Deposito in udienza di comparsa di risposta o proposizione orale nel corso dell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione - Idoneità - Conseguenze - Presenza dell'opponente nel procedimento di opposizione così instaurato anche senza formale atto di costituzione - Ritualità.
Stato
decisa il 1998-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519725-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Sia per l'opposizione all'esecuzione che per l'opposizione agli atti esecutivi avanzate nel corso del procedimento esecutivo già iniziato, le forme previste dagli art. 615 comma secondo e 617 comma secondo cod. proc. civ. non sono richieste a pena di nullità e le predette opposizioni possono, pertanto, essere proposte anche oralmente nell'udienza davanti al giudice dell'esecuzione, ovvero mediante deposito, in tale udienza, di una comparsa di risposta, essendo anche tali forme idonee al raggiungimento dello scopo (costituzione del rapporto processuale cognitivo) proprio degli atti di opposizione predetti; ne consegue che, una volta proposta in uno dei predetti modi l'opposizione, non è necessario un formale atto di costituzione da parte dell'opponente, che deve ritenersi, anche in mancanza di esso, ritualmente presente e costituito nel processo instaurato a norma dell'art. 618 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)