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Sez. L, Sentenza n. 7505 del 20/12/1983 (Rv. 432109 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO DI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI - LICEITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432109-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - APPALTO DI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI - LICEITÀ - LIMITI.*

L'appalto di servizi di facchinaggio, pulizia e manutenzione ordinaria degli impianti e cioè di attività con carattere sussidiario e complementare rispetto al ciclo produttivo della impresa appaltante, nel quale non sussiste necessità del loro inserimento, sebbene espressamente previsto dall'art. 3 della legge n. 1369 del 1960 come una Forma di appalto lecito, può tuttavia concretamente atteggiarsi come un fraudolento mezzo di mera intermediazione o interposizione nella stipulazione di contratti che abbiano quale esclusivo oggetto prestazioni lavorative, allorché le specifiche caratteristiche del rapporto lo rendano assimilabile a quelli oggetto del divieto di cui all'art. 1 della stessa legge lasciando presumere l'insussistenza del suddetto carattere sussidiario e complementare delle attività appaltate e la sostanziale connessione delle medesime al ciclo produttivo dell'impresa appaltante. (nella specie, enunciando tale principio la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto che costituisse appalto illecito quello avente ad oggetto lavori di facchinaggio da eseguire all'interno dell'azienda, argomentando dalla circostanza che lo pseudo appaltatore non vi provvedeva con organizzazione e gestione propria in quanto la direzione gerarchica e funzionale dei lavori stessi veniva svolta dallo appaltante e l'esecuzione di essi veniva effettuata con mezzi tecnici di quest'ultimo oltre che promiscuamente da personale del medesimo e dell'appaltatore).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)